Le nuove regole per i medicinali veterinari (VMP) corrispondono a restrizioni strategiche e disposizioni anche per la lotta allo sviluppo della resistenza antimicrobica (AMR).
In questa lotta una figura professionale fondamentale è e sarà il veterinario. Con il nuovo Regolamento VMP1, sarà ulteriormente riconosciuto come figura chiave qualificata per un efficiente approccio One-Health2ed ulteriormente protetto da pratiche sleali, come la corruzione.
L’uso scorretto di antimicrobici rappresenta un rischio per la salute pubblica e animale. Dal 28 gennaio 2022, per prevenire questo rischio, gli antimicrobici veterinari saranno disponibili solo su prescrizione veterinaria in tutti gli Stati membri dell’UE.
Questa armonizzazione è essenziale per garantire un profilo più unitario contro lo sviluppo dell’AMR: attualmente non tutti gli Stati membri prevedono l’obbligo di prescrizioni veterinarie per gli antimicrobici, ma lo faranno con l’applicazione del Reg. (UE) n. 2019/6.
I veterinari saranno tenuti a prescrivere antimicrobici sulla base della loro conoscenza della resistenza antimicrobica, dell’epidemilogia e degli aspetti clinici e della loro comprensione dei fattori di rischio per il singolo animale o gruppo di animali.
Inoltre, i veterinari saranno chiamati a rispettare il loro codice deontologico professionale. Dovranno garantire di evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi al momento della prescrizione dei medicinali, riconoscendone la legittima attività di vendita al dettaglio nel rispetto delle norme nazionali.
Ai fini di un uso prudente degli antimicrobici, anche la fornitura di medicinali veterinari da parte dei veterinari sarà limitata alla quantità necessaria per trattare gli animali a loro affidati.
Come previsto dall’art. 34 del Regolamento VMP, le autorità competenti, al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, classificano gli antimicrobici tra i prodotti soggetti a prescrizione veterinaria. In deroga, le autorità competenti possono classificare gli antimicrobici come non soggetti a prescrizione veterinaria se tali prodotti soddisfano i criteri di cui all’art. 34.3.
La profilassi e la metafilassi sono due procedure notevolmente limitate dal Reg. (UE) n. 2019/6 dal momento della sua applicazione. Ad esempio, abbiamo già discusso3 dell’impatto delle nuove regole sulla terapia a tappeto in asciutta e della necessità di implementare l’asciutta selettiva nel prossimo futuro.
Profilassi e metafilassi saranno possibili solo in via eccezionale e solo sulla base di una prescrizione veterinaria (art. 105). Il trattamento dovrà essere giustificato dai veterinari dopo un esame clinico o qualsiasi altra adeguata valutazione dello stato di salute dell’animale o del gruppo di animali. Tale valutazione dovrà avvenire prima dell’emissione della prescrizione.
Altri aspetti rilevanti riguardano le quantità di antimicrobici che potranno essere fornite (limitate alla quantità necessaria per lo specifico trattamento o terapia) e la durata limitata del periodo di trattamento prescritto.
Inoltre, le nuove regole per la fornitura di medicinali veterinari miglioreranno il sistema di tracciabilità in tutta l’UE: dedicheremo un po’ di tempo ad approfondire questo tema. In Italia, dal 2019 la tracciabilità del medicinale in veterinaria è stata rafforzata grazie al sistema per la ricetta veterinaria elettronica.
Conosciamo già molte delle armi che dovremmo usare contro l’AMR. Il fatto che l’UE stia rendendo queste armi obbligatorie è un buon segno: ciò renderà l’UE armonizzata ed equivalente in tutti i suoi Stati membri, sia dal punto di vista sanitario che economico.
1 Reg. (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari applicabile dal 28 gennaio 2022: siamo pronti?
2 L’approccio One Health contro l’antimicrobico resistenza.
https://www.ozolea.it/it/lapproccio-one-health-contro-lantimicrobico-resistenza/
3 Asciutta a tappeto, taglio netto alla profilassi da gennaio 2022. L’alternativa? L’asciutta selettiva